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Perplessità nei requisiti richiesti nei bandi di concorso per l’attribuzione degli incarichi ai docenti delle scuole professionali

INTERROGAZIONE

Nei bandi di concorso apparsi sul FU per gli anni scolastici 2015/2016 (FU no. 95/2014), 2016/2017 (FU 095/1.12.2015), 2017/2018 (FU no. 095/2016), 2018/2019 (FU no. 095/2017), e 2019/2020 (FU no. 098/2018) pubblicati dalla Divisione della scuola e Divisione della formazione professionale in collaborazione con la Sezione amministrativa del DECS aventi per oggetto la nomina e l’incarico di docenti e operatori scolastici per le scuole professionali secondarie, nei requisiti per le materie professionali era richiesto quanto segue:

“per l’insegnamento delle conoscenze professionali (cfr. 8.2. e 8.3.) si richiede un titolo accademico completo specifico o affine (master, diploma o licenza), un diploma di scuola universitaria professionale o università (bachelor) o equivalente, un diploma di scuola specializzata superiore nell’ambito pertinente, un diploma federale (maestria) oppure un attestato professionale federale nell’ambito pertinente o equivalente”

Per l’insegnamento delle materie professionali era dunque richiesto ai candidati di disporre come minimo di un Attestato professionale federale (AFP).

Mediante l’adozione nel 2003 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e relativa Ordinanza di applicazione, il legislatore federale voleva migliorare il livello dell’insegnamento nelle scuole professionali inserendo dei requisiti minimi che i docenti attivi nella formazione devono avere.

Infatti l’art. 46 cpv. 1 OFPr sancisce:
“I docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale devono disporre di un’abilitazione all’insegnamento per il grado secondario II con le seguenti qualifiche:
a. formazione pedagogico-professionale a livello universitario;
b. formazione disciplinare convalidata da un diploma di grado terziario;
c. esperienza aziendale di sei mesi. “

I titoli indicati nei bandi di concorso riprendevano appunto i requisiti contemplati nel suddetto disposto di legge.

Nel bando di concorso apparso sul FU 97/2019 riferito all’anno scolastico 2020/2021 viene detto:

“per l’insegnamento delle conoscenze professionali (cfr. 8.2. e 8.3. attenzione: 9.2 e 9.3) si richiede un titolo accademico completo specifico o affine (master, diploma o licenza), un diploma di scuola universitaria professionale o università (bachelor) o equivalente, un diploma di scuola specializzata superiore nell’ambito pertinente, un diploma federale (maestria) oppure un attestato professionale federale nell’ambito pertinente o equivalente, o in via subordinata un attestato federale di capacità sull’ambito pertinente”

Nel bando di concorso per l’attribuzione dell’incarico per l’insegnamento delle materie professionali per il prossimo anno scolastico, il DECS intende dunque ammettere anche i candidati in possesso di un semplice attestato AFC (secondario II), di livello inferiore rispetto all’atestato AFP (terziario). In questo modo viene violata la legislazione federale e l’intento del legislatore di voler migliorare sempre più il livello di insegnamento nelle scuole professionali.
Per altro lo stesso DECS ha sempre affermato la necessità di avere maggiore qualità nella formazione professionale.

Alla luce delle suddette considerazioni si chiede al lod. Consiglio di Stato:

  1. Per quale ragione si è deciso di ammettere nel bando di concorso, seppur in via subordinata, un titolo di livello inferiore, ossia un semplice Attestato di capacità federale (in seguito AFC)?
  2. La scuola professionale trasmette agli allievi le conoscenze di cultura generale, le basi teoriche per l’esercizio della professione e promuove le competenze professionali, metodologiche e sociali. Conferendo l’incarico a docenti in possesso di un semplice attestato AFC non si va ad intaccare la qualità dell’insegnamento, ritenuto che, come si evince dai bandi di concorso degli ultimi anni, è sempre stato richiesto un attestato di grado terziario – Attestato professionale federale (in seguito APF) proprio con l’intento di consolidare le competenze professionali agli studenti delle scuole professionali confrontati sempre di più con una elevata richiesta di competenze?
  3. Con quali criteri verranno incaricati i docenti in possesso di AFC?
  4. Così facendo, non si ledono i diritti di chi dispone di un APF (terziario B)?
    Si pensi ad esempio al titolo di Specialista della formazione professionale, la cui formazione è stata istituita all’interno dell’IFC – DECS?
  5. A partire dall’anno scolastico 2015/2016 sino all’anno scolastico 2019/2020, quanti docenti sono stati assunti/incaricati con un attestato AFC?
    In base a quali criteri e motivi sono avvenute queste assunzioni?
  6. Sui siti ufficiali www.ti.ch/dfp e orientamento.ch (consultati il 21.02.2020) è ancora indicato che per l’insegnamento nelle scuole professionali é richiesto un attestato APF. Per quale motivo questi siti non sono stati aggiornati per essere in linea con i requisiti richiesti nel bando di concorso apparso sul FU 97/2019, dove in via subordinata é ammesso un attestato AFC?
  7. Il DECS ritiene che basti effettivamente un attestato AFC livello secondario II per accedere all’insegnamento nelle scuole professionali, soprattutto in un contesto così importante per il futuro dei nostri giovani?
  8. Se questa è la tendenza, in un futuro, non tanto prossimo, si chiederà “in via subordinata” che i docenti del medio superiore siano in possesso solo di un bachelor anziché, come sino ad oggi, di un master?

Roberta Soldati e Edo Pellegrini

Filippini – Galeazzi – Morisoli – Pamini – Pinoja.

Foto by Freepik

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